Art. 2.
(Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

      1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

      «Art. 67. - (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - 1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

          a) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui, al momento della relativa conclusione, le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassavano notevolmente ciò che a lui era stato dato o promesso;

          b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;

          c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

          d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

      2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente

 

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creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
      3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2775-ter, secondo comma, del codice civile, anche se l'acquirente conosceva lo stato d'insolvenza del debitore.
      4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno e di locazione finanziaria, limitatamente a tali operazioni, e agli istituti di credito fondiario.
      5. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali»;

          b) all'articolo 72:

              1) al quarto comma, le parole: «il curatore ha la scelta fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «il compratore ha la scelta tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto»;

              2) al quinto comma, le parole: «e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «e il curatore decida di procedere allo scioglimento del contratto»;

              3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2775-ter del codice civile»;

          c) all'articolo 216, il terzo comma è sostituito dal seguente:

              «È punito con la reclusione da un anno a cinque anni chiunque, prima o durante la procedura fallimentare, allo scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione».