1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
«Art. 67. - (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - 1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
a) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui, al momento della relativa conclusione, le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassavano notevolmente ciò che a lui era stato dato o promesso;
b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;
c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente
b) all'articolo 72:
1) al quarto comma, le parole: «il curatore ha la scelta fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «il compratore ha la scelta tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto»;
2) al quinto comma, le parole: «e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «e il curatore decida di procedere allo scioglimento del contratto»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2775-ter del codice civile»;
c) all'articolo 216, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«È punito con la reclusione da un anno a cinque anni chiunque, prima o durante la procedura fallimentare, allo scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione».